REGOLAMENTO AZIENDALE

Art.1 Nell'ambito dell'azienda agrituristico venatoria Coop. 9 maggio a.r.l. sarà consentita esclusivamente l'attività' venatoria controllata e a pagamento ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento aziendale (Art.36, comma 1 della L. R. N° 23 del 1998).

Art.2 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. OR 02 ( escluso il territorio interessato dalla ZAC PB ) è consentito a tutti i cacciatori ospiti, anche non muniti di Tesserino Regionale RAS a partire dal 1 Settembre e fino al 31 Gennaio successivo, tutti i giorni, sia feriali che festivi , il prelievo senza limitazione di numero, di esemplari di fauna selvatica esclusivamente allevata ed immessa appartenenti soltanto alle seguenti specie (art. 36 L.R. n° 23 del 1998).

Mammiferi
Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Cinghiale (Sus scrofa)

Uccelli
Stanziali
Pernice sarda (Alectoris barbara)
Quaglia (Coturnix coturnix )
Germano reale (Anas plathyrhyncos )

Art.3 Durante l’ esercizio venatorio nell’ ambito della A.A.T.V. OR 02 è consentito esclusivamente ai cacciatori ospiti muniti di regolare Autorizzazione all’ esercizio dell’ attività venatoria in Sardegna , nei giorni, nei tempi e con le modalità (numero dei capi) previste annualmente dal calendario venatorio regionale Sardo , con il pagamento di una quota di ingresso e di accompagnamento ( senza il pagamento dei capi di selvaggine ) , il prelievo di esemplari di fauna selvatica naturale ; appartenenti esclusivamente alle seguenti specie ( art. 36, LR. N. 23/98 )

Mammiferi
Volpe sarda (Vulpes icnusae)

Uccelli
Tutte le specie di uccelli migratori (di passo) dei quali è consentito il prelievo venatorio, come da elenco che viene pubblicato annualmente nel Calendario venatorio della RAS.

Art.4 E' vietato il prelievo venatorio delle specie di mammiferi e di uccelli non compresi nell'elenco dei precedenti articoli, oltre che di quelle comprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della Legge Reg. n° 23 del 1998.

Art.5 E’ consentita l'attività di addestramento e allenamento cani anche con sparo nella ZAC PB , istituita all'interno dell'Azienda , tutti i giorni dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno , così come previsto dal comma 2, art. 36 della L.R. 23/98 e della direttiva dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente allegata alla deliberazione della D.R. n. 21/60 del 16-07-2003.

Art.6 L'attività venatoria all'interno dell'azienda è consentita con fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico con caricatore contenenti non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. Durante le battute di caccia al cinghiale, è fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori di indossare gli appositi gilet colorati ad alta visibilità.

Art.7 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art.8 Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art.9 Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della legge regionale N° 23 del 98.

Art.10 Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la battuta alla volpe e al cinghiale.

Art.11 Per esercitare attività venatoria all'interno dell'azienda il cacciatore deve avere i seguenti requisiti: 1) compiuto il diciottesimo anno di età; 2) conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia ed essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
3) aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 legge regionale N° 23 del 98 se vuole esercitare la caccia sulla selvaggina naturale di passo;
4) avere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili alla attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n.157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.12 I cacciatori singoli o a gruppi non potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'azienda se non accompagnati da persone esperte dell'azienda stessa.

Art.13 La vigilanza per il rispetto del presente regolamento e sull'applicazione della legge all'interno dell'azienda sarà affidata sia ai soci della Coop. che a delle Guardie Giurate. In caso in cui si renda necessario, gli organismi dell'azienda chiederanno come previsto dalla legge l'intervento del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, delle Guardie Municipali, Urbane e Campestri, dei Barracelli, a tutte queste figure è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito dell'azienda durante l’ esercizio delle loro funzioni .

Art.14 Per tutto ciò che non è completato nel regolamento, si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.

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